Tutto sulla Maturità 2023.

 

Superata la fase dell’emergenza sanitaria, l’esame di Stato torna alla normalità, cioè a quanto previsto dalle norme in vigore.
Ci sono due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal Ministero) e un colloquio. Ci sono commissari interni ed esterni. Lo svolgimento delle prove Invalsi è requisito di ammissione, ma non c’è connessione fra i risultati e gli esiti dell’Esame di Stato.
L’unica deroga riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): lo svolgimento delle attività PCTO non è requisito di ammissione all’Esame.

La prima prova

La prima prova accerta sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua nella quale avviene l’insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti.
Si svolge mercoledì 21 giugno 2023 alle 8:30 con modalità identiche in tutti gli istituti e ha una durata massima di sei ore.
I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere, tra le sette tracce, quella che pensano sia più adatta alla loro preparazione e ai loro interessi.
La prova può essere strutturata in più parti. Ciò consente di verificare competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che la riflessione critica da parte del candidato.

La seconda prova

La seconda prova riguarda una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline.
Quest’anno torna ad essere una prova nazionale (mentre lo scorso anno le tracce erano state elaborate dalle singole commissioni d’esame).
Il Ministero, con un apposito decreto, ha definito le discipline oggetto di questa seconda prova.
Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca.

La seconda prova negli istituti professionali di nuovo ordinamento

Con l’Esame di stato 2022-2023 entra a regime il Nuovo Ordinamento degli istituti Professionali (Decreto Legislativo 61/2017). Esso prevede una nuova modalità di elaborazione della seconda prova scritta:
la seconda prova non è centrata sulle discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo. È un’unica prova integrata in cui il Ministero fornisce la “cornice nazionale generale di riferimento” e le commissioni costruiscono le tracce declinando le indicazioni ministeriali secondo lo specifico percorso formativo attivato dalla scuola.

Utilizzo calcolatrici

L’elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse nelle prove scritte dell’Esame di Stato del secondo ciclo è riportato qui.

Terza prova solo in alcuni casi particolari

Per le sezioni ESABAC, ESABAC techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia, è presente una terza prova scritta.

Le date delle prove

La sessione dell’Esame di Stato 2022/2023 per il secondo ciclo di istruzione prende il via il 21 giugno 2023 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta.
La seconda prova scritta si tiene il 22 giugno 2023.
La terza prova scritta, se prevista, si tiene il 27 giugno 2023, alle ore 8:30.

Le prove suppletive

La prima prova scritta suppletiva si svolge il 5 luglio 2023, alle ore 8:30.
La seconda prova scritta suppletiva si svolge il 6 luglio 2023 e prosegue nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni.
La terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge l’11 luglio 2023, alle ore 8:30.

Il colloquio

Il colloquio si svolge dopo gli scritti e riguarda anche l’insegnamento trasversale dell’educazione civica.
Si tratta di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare: in poche parole, la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.
Prenderà il via da uno spunto iniziale (un’immagine, un breve testo, un breve video) scelto dalla Commissione. È la fase dell’Esame in cui valorizzare il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe di ciascuno studente.
Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) svolta nel percorso degli studi.

Il valore orientativo del colloquio

In coerenza con quanto definito nelle Linee guida per l’orientamento – emanate in attuazione della riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – il colloquio dell’Esame di Stato assume un valore orientativo: data la sua dimensione pluridisciplinare, mette il candidato in condizione di approfondire le discipline a lui più congeniali.
Per tale motivo, la commissione d’esame tiene conto delle informazioni inserite nel Curriculum dello studente: da qui emergono, infatti, le esperienze formative del candidato nella scuola e nei vari contesti non formali e informali.
Nella parte del colloquio dedicata ai PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica, lo studente può evidenziare il significato di tale esperienza in chiave orientativa e, quindi, può collegarla con le proprie scelte future (sia che comportino la prosecuzione degli studi sia che prevedano l’inserimento nel mondo del lavoro).

Il documento del Consiglio di classe

Entro il 15 maggio 2023 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, insieme a ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato nell’albo on-line dell’istituzione scolastica.
La commissione si attiene ai contenuti del documento nello svolgimento della prova orale. Durante il colloquio, infatti, la commissione valuta la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi sono indicati nel documento del Consiglio di Classe di ciascuno studente.

Crediti e voti

Nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.
La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.
Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:

  • massimo 40 punti per il credito scolastico
  • massimo 20 punti per il primo scritto
  • massimo 20 punti per il secondo scritto
  • massimo 20 punti per il colloquio.

La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto.
Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell’Esame.
Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l’esame è 60/100.

La commissione d’Esame

La commissione torna ad essere composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni.
Il Ministero, con apposito decreto, ha comunicato le discipline affidate ai membri esterni.

L’ammissione all’Esame

Nel corso degli scrutini finali, il Consiglio di classe decide l’ammissione o la non ammissione all’Esame di Stato, verificando la presenza dei seguenti requisiti:

  • il voto delle singole discipline non deve essere inferiore a 6/10 (secondo il decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, “nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo”)
  • il voto in condotta non deve essere inferiore a 6/10
  • la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
  • la partecipazione alle prove Invalsi 2023.

Una specifica norma di legge ha fatto venir meno, per l’anno in corso, il requisito dello svolgimento delle attività PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) per essere ammessi all’Esame di Stato

Le prove Invalsi

Le prove Invalsi di quinta superiore per i candidati interni si svolgono dal 1° al 31 marzo 2023.
Ogni scuola sceglie in autonomia il proprio calendario. Tre le prove previste: italiano, matematica e inglese.

Curriculum dello studente, cosa e quando

All’interno della piattaforma Curriculum dello studente, i candidati possono visualizzare – nella prima e seconda parte – le informazioni sul loro percorso di studi. Possono inserire nel Curriculum sia informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto le eventuali attività extra scolastiche. Ciò permette di dare evidenza alle esperienze più significative, soprattutto quelle che possono essere richiamate nello svolgimento del colloquio.
È possibile compilare il Curriculum fino al consolidamento pre-esame da parte della segreteria.
I candidati esterni lo compilano prima di sostenere l’esame preliminare; il loro Curriculum viene consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.
Per accedere alla piattaforma i candidati devono effettuare un accesso all’area riservata del Ministero, quindi devono essere abilitati dalle segreterie. L’accesso all’area riservata è possibile tramite SPID o tramite le credenziali di accesso ottenibili attraverso la procedura di registrazione (con inserimento di codice fiscale, dati anagrafici e indirizzo di posta istituzionale o personale).

 

Domande e Risposte

Colloquio

  1. Quando è possibile accertare le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL nel colloquio?
    Ai sensi dell’articolo 22 comma 6 dell’OM n. 45 del 9.3.2023, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame. Deve naturalmente trattarsi di commissario interno.
  2. Il colloquio prevede una parte specifica dedicata all’Educazione civica?
    Nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline; perciò, la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire in qualunque fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione civica.

Correzione e valutazione

  1. L’articolo 21 comma 4 dell’OM n. 45 del 9.3.2023 prevede che “Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari”. Come debbono procedere le commissioni/classi per la costituzione delle aree disciplinari?
    Le commissioni/classi, nelle more della revisione del decreto relativo alla “Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”, faranno riferimento al Decreto Ministeriale n. 319 del 29 maggio 2015. Per gli istituti professionali di nuovo ordinamento, non inclusi nel suddetto decreto, le commissioni faranno riferimento alla suddivisione delle discipline degli istituti professionali di previgente ordinamento, procedendo per analogia.
  2. La griglia di valutazione (allegato A all’OM) deve essere obbligatoriamente adottata?
    Sì. Può essere esclusivamente adattata, dove necessario, al PEI e al PDP.

Istruzione degli adulti

  1. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, qualora il patto formativo individuale (PFI) dello studente preveda la fruizione del secondo periodo didattico in due anni scolastici, il credito scolastico viene attribuito distintamente per il primo e per il secondo anno?
    No, il credito scolastico si assegna solo e sempre al termine dell’intero periodo didattico (cfr. CM n. 3 del 17.3.2016, paragrafo 3, costantemente richiamata nelle successive, e OM n. 45 del 9.3.2023, articolo 11, comma 5).
  2. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, nel caso in cui ad uno studente al termine del primo anno del secondo periodo didattico sia stato erroneamente attribuito un credito, come occorre procedere?
    Se lo studente permane nello stesso istituto scolastico, questo procede in autotutela ad annullare l’errata attribuzione del credito al termine del primo anno del secondo periodo didattico e attribuisce il credito al termine dell’intero secondo periodo didattico. Se lo studente si è trasferito in altro istituto e vi ha frequentato il secondo anno del secondo periodo didattico, la scuola di successiva frequenza dovrà esprimere una valutazione finale complessiva del secondo periodo didattico, tenendo conto della valutazione intermedia già espressa dall’altro istituto, e poi procedere con l’attribuzione del credito nella modalità ordinaria prevista per i percorsi di secondo livello, ossia sulla base della media dei voti assegnati nella valutazione finale al termine dell’intero periodo didattico.
  3. Come occorre procedere nel caso di uno studente che, dopo aver frequentato la classe terza dell’istruzione “diurna”, conseguendo al termine dell’anno l’ammissione alla classe successiva e il credito scolastico, sia stato poi inserito nel secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti?
    Il percorso già compiuto da questo candidato nella classe terza dell’istruzione “diurna” è stato considerato nell’ambito del PFI, ed ha determinato le modalità e i tempi di frequenza del secondo periodo didattico dell’istruzione degli adulti di secondo livello. Si ritiene perciò che dei voti conseguiti in esito al terzo anno del percorso “diurno” si debba tener conto nell’ambito dell’assegnazione dei voti delle discipline in sede di scrutinio finale del secondo periodo didattico, pervenendo poi, sulla base della media di tale scrutinio finale, all’attribuzione di un unico credito (nella modalità ordinaria per i percorsi di secondo livello).
  4. Come occorre procedere nel caso di uno studente di un corso serale di vecchio ordinamento (ossia l’ordinamento precedente alla riforma introdotta dal DPR n. 263/2012 e applicata dall’a.s. 2013/14) cui sia già stato attribuito un credito distintamente per il 3^ e per il 4^ anno e che abbia successivamente interrotto gli studi, riprendendoli poi in un percorso di secondo livello di nuovo ordinamento?
    In questo caso lo studente ha già assolto la frequenza del terzo e del quarto anno, ed ha frequentato nel nuovo ordinamento solo il terzo periodo didattico. I crediti separatamente conseguiti all’esito del terzo e del quarto anno del percorso di vecchio ordinamento sono da considerare acquisiti.
  5. Come occorre procedere, in relazione al credito assegnato per il 3^ e 4^ anno, nel caso di uno studente che si è già diplomato in anni recenti in un percorso “diurno” e che, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti da parte della Commissione per la definizione del PFI, è stato ammesso al terzo periodo didattico di un percorso di secondo livello di altro indirizzo?
    Per questo candidato, che ha frequentato nel secondo livello dell’istruzione degli adulti solo il terzo periodo didattico, il credito per gli anni precedenti è quello già assegnato nel percorso “diurno”; esso va sommato al credito relativo al terzo periodo didattico.

Seconda prova

  1. Qual è l’orario di inizio della seconda prova scritta?
    In tutti gli istituti che ricevono il testo della seconda prova scritta tramite plico telematico (licei, istituti tecnici, istituti professionali di previgente ordinamento nei corsi di Istruzione degli adulti) l’orario di inizio della seconda prova è fissato, come per la prima prova, alle ore 8:30.
    Negli istituti professionali di nuovo ordinamento l’orario di inizio della prova è pure fissato alle ore 8:30, salvo che la commissione/classe, nel definire la durata della prova, non abbia deliberato un orario di inizio diverso.
  2. È possibile utilizzare applicativi in cloud per svolgere la seconda prova dell’esame di Stato?
    Esclusivamente nel caso in cui la seconda prova di esame preveda l’utilizzo di applicativi in cloud per poter sviluppare il compito assegnato, e tale modalità sia stata abitualmente utilizzata durante il percorso di studi, gli studenti potranno svolgere la prova con l’impiego di tali applicativi in cloud, purché sia garantito il rispetto delle seguenti condizioni:
    1) che si utilizzino i dispositivi forniti dalla scuola connessi a una sottorete creata per l’occasione, con autenticazione del candidato e conseguente tracciamento di tutte le sue interazioni in rete;
    2) che la connessione sia attivata all’inizio della prova e disattivata allo scadere delle ore di lavoro;
    3) è fatto assoluto divieto di utilizzo di dispositivi personali e di condivisione della rete personale tramite hotspot.
    È obbligatorio prevedere e specificare questa necessità tecnica nel documento del 15 maggio e/o nelle programmazioni didattiche dei docenti delle discipline di riferimento e predisporre ogni strumentazione necessaria per garantire il regolare svolgimento della prova alle condizioni sopra indicate.
  3. Nel caso in cui un istituto scolastico non disponga di un numero di computer sufficiente per far svolgere la seconda prova d’esame a tutti gli alunni usufruendo di una postazione individuale, è possibile consentire l’uso dei computer personali dei candidati?
    È possibile, ma i computer personali debbono essere lasciati in consegna alla scuola il giorno prima della prova in modo che la commissione, con l’ausilio del personale tecnico della scuola, possa accertare che tali computer contengono solo i programmi e i software necessari allo svolgimento della prova stessa.

Seconda prova negli istituti professionali di nuovo ordinamento

  1. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, ai sensi dell’articolo 20 commi 3 – 6 dell’OM n. 45 del 9.3.2023, l’elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova. Tra tali docenti può essere compreso anche il docente di lingua straniera?
    No; poiché la seconda prova verte sulle competenze professionali in uscita, e negli istituti professionali non è previsto alcun insegnamento tramite la metodologia CLIL, l’accertamento delle competenze oggetto della seconda prova non può avvenire per il tramite della lingua straniera
  2. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, ai sensi dell’articolo 20 commi 3 – 6 dell’OM n. 45 del 9.3.2023, l’elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova. Qualora sia presente un commissario esterno titolare di insegnamento di Area di indirizzo che concorre al conseguimento delle competenze oggetto della prova, tale commissario esterno è coinvolto nella predisposizione delle proposte di traccia?
    Si.
  3. Per gli indirizzi di istruzione professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, Manutenzione e assistenza tecnica e Industria e artigianato per il Made in Italy sarà consentito l’uso di manuali tecnici durante lo svolgimento della prova?
    Nell’indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane la commissione potrà fornire, per consultazione, estratti del manuale e/o del prontuario, o altra documentazione tecnica ritenuta utile per lo svolgimento della prova.
  4. Nel Quadro di riferimento dell’indirizzo di istruzione professionale Manutenzione e assistenza tecnica, il Nucleo 2 è così formulato:
    2. Esecuzione e/o descrizione del processo per l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le specifiche tecniche e la normativa di settore, degli apparati, degli impianti, anche programmabili, e di veicoli a motore ed assimilati, nel rispetto delle norme di sicurezza e della tutela ambientale:
    a. eventuale selezione dei componenti e/o degli apparati e/o degli impianti da installare;
    b. pianificazione dell’intervento a livello di scelta di strumenti, tempi, costi;
    c. utilizzo della documentazione tecnica;
    d. individuazione di guasti e anomalie;
    e. individuazione dei metodi e strumenti di diagnostica, anche digitali, propri dell’attività di installazione o di manutenzione considerata.
    Come va interpretata tale formulazione, in rapporto all’uso del termine “eventuale”?

    La formulazione utilizzata per il nucleo 2, che riguarda principalmente il processo di installazione e manutenzione e abbraccia tematiche di sicurezza e ambiente, va interpretata in questo senso: in base allo specifico codice ATECO individuato dall’Istituto è possibile fare riferimento, nella scrittura della traccia, ad uno o più dei punti indicati alle lettere a, b, c, d, e.
  5. In una classe quinta di istituto professionale di nuovo ordinamento gli studenti sono stati divisi in due gruppi e hanno seguito due percorsi formativi diversi (anche se questa possibilità non era contemplata dalla normativa). Come si dovrà procedere in relazione alla predisposizione della seconda prova scritta?
    Poiché i due gruppi di studenti hanno seguito percorsi formativi diversi, occorrerà predisporre distinte proposte di traccia per i due gruppi.
  6. L’articolo 20 comma 5 dell’OM n. 45 del 9.3.2023 prevede, al punto B), una elaborazione collegiale delle proposte di traccia nelle “classi parallele”. Cosa si intende con questa espressione?
    Con l’espressione “classi parallele” si intendono due o più classi che, nell’ambito dello stesso indirizzo, abbiano seguito lo stesso percorso e abbiano avuto, perciò, il medesimo quadro orario. Quando due classi abbiano dunque condiviso lo stesso percorso per profili e competenze formative, là dove uno o più docenti abbiano approfondito particolari aspetti dell’insegnamento loro affidato, questo non può essere inteso come motivo di distinzione sì da procedere a testi distinti e differenziati di seconda prova.